Art. 253 Codice Civile. Inammissibilitą del riconoscimento.
253. Inammissibilità del riconoscimento (1).
I. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio (2) in cui la persona si trova [231 ss., 280].
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 105, L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L’art. 24, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato le parole «legittimo o legittimato»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.