Art. 253 Codice Civile. Inammissibilitą  del riconoscimento.

253. Inammissibilità del riconoscimento (1).

I. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio (2) in cui la persona si trova [231 ss., 280].

______________________

(1) Articolo così sostituito dall'art. 105, L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L’art. 24, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato le parole «legittimo o legittimato»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.