Art. 2533 Codice Civile. Esclusione del socio.

2533. Esclusione del socio.

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:

1) nei casi previsti dall'atto costitutivo [c.c. 2521, n. 7];

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4) nei casi previsti dall'articolo 2286;

5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione [c.c. 2964].

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti (1) (2).

-----------------------

(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2527 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.