Art. 2545 duodecies Codice Civile. Scioglimento.

2545-duodecies. Scioglimento. (1) (2) (3)

[I]. La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
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[1] V. nota al Titolo VI.
[2] Con riferimento alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui al presente articolo, v. le disposizioni temporanee di cui all’art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, come sostituito dall’art. 1, comma 266,  l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
[3]  Per la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447  ,2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodeciesc.c. vedi l'art. 8, comma 1, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. in l.  21 ottobre 2021, n. 147.