Art. 2583 Codice Civile. Leggi speciali.

2583. Leggi speciali.

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [c.c. 2580] (1).

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(1) Vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633, recante norme sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. Per quanto riguarda la protezione del diritto di autore connesso con i programmi di informatica, vedi il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, di attuazione della direttiva 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Vedi, inoltre, il D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, che proroga i termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, e la L. 19 dicembre 1956, n. 1421, per la proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno. La denominazione dell'Ente italiano per i diritti d'autore è stata modificata in quella attuale di S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori), dal D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433; il relativo statuto è stato approvato con il D.P.R. 20 ottobre 1962, n. 1842. Vedi, anche, la L. 16 febbraio 1953, n. 247, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886; la L. 19 luglio 1956, n. 923, recante la ratifica della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 nonché la L. 13 luglio 1966, n. 650, che ratifica il protocollo n. 1 annesso alla convenzione universale sul diritto di autore, concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952, e la L. 28 aprile 1976, n. 424, recante ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.