Art. 2602 Codice Civile. Nozione e norme applicabili.

2602. Nozione e norme applicabili. (1)

Con il contratto di consorzio più imprenditori [c.c. 2082, 2618] istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11] (2).

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(1) Vedi l'art. 10-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e di società consortili.