Art. 2615 ter Codice Civile. Societą consortili.
2615-ter. Società consortili.
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro (1).
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(1) Articolo aggiunto, insieme alla nuova sezione II-bis, dall'art. 4, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e società consortili. Vedi, anche, l'art. 10-sexies L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.