Art. 262 Codice Civile. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.

262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (1) (2).

Il figlio (2) assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio (2) assume il cognome del padre (5).

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (3).

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi (4).

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento [38, 51 att.] (4).

______________________     

(1) Articolo così sostituito dall'art. 111, L. 19 maggio 1975, n. 151. La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1996, n. 297, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale».

(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con l’aggiunta, dopo la parola: «figlio», delle parole: «nato fuori del matrimonio». Lo stesso articolo ha eliminato la parola: «naturale» ovunque richiamata nel testo. Tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma modificato dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: «Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre».

(4) L'art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito alle parole «l'assunzione del cognome del padre» le parole: «l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.