Art. 2628 Codice Civile. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societą  controllante.

2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto (1).

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(1) L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. I reati, consumati o tentati, previsti dal presente articolo sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale. L'art. 5 del citato D.Lgs. n. 61 del 2002 ha disposto che, per i reati perseguibili a querela ai sensi dello stesso decreto, commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per la proposizione della querela decorre da tale data (16 aprile 2002 n.d.r.). Vedi, anche, l'art. 25-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.