Art. 2643 Codice Civile. Atti soggetti a trascrizione.

2643. Atti soggetti a trascrizione.

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812, 1197, 1470, 1543 c. 2, 1552, 2247, 2556];

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], i diritti del concedente e dell'enfiteuta [957 ss.];

2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale (1);

3) i contratti che costituiscono la comunione [1100 ss.] dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [1027 ss.], il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione [1021 ss.];

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [1070, 1104, 1350 n. 5];

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari [574, 586, 590 c.p.c.], eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [2889, 2896];

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [971];

8) i contratti di locazione [1571 ss., 2923] di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società [2247 ss.] e di associazione [14 ss., 2549 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata [231 trans.];

11) gli atti di costituzione dei consorzi [862 ss., 2602 ss.] che hanno l'effetto indicato dal numero precedente [231 trans.];

12) i contratti di anticresi [1960 ss.; 231 trans.];

12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (2);

13) le transazioni [1965 ss.] che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [938, 1032, 17062, 2932].

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(1) Numero inserito dall'art. 5, c. 3, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modif., nella L. 12 luglio 2011, n. 106.

(2) Numero inserito dall’art. 84 bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif. nella L. 9 agosto 2013, n. 98.