Art. 2647 Codice Civile. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni.
2647. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. (1)
Devono essere trascritti [c.c. 163], se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi [c.c. 215], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte [c.c. 2648] (2).
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(1) Per quanto concerne la intavolazione dei diritti patrimoniali dei coniugi, così come disciplinati dal nuovo diritto di famiglia, vedi la L. 8 agosto 1977, n. 574. Sulle imposte ipotecarie e catastali vedi il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 206, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Vedi, anche, per le imposte ipotecarie e catastali il nuovo testo unico approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo - 6 aprile 1995, n. 111 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto dell'art. 162, ultimo comma, del codice civile e degli artt. 2647 e 2915 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.