Art. 2657 Codice Civile. Titolo per la trascrizione.
2657. Titolo per la trascrizione.
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza [c.c. 2908; c.p.c. 132, 586, 825], di atto pubblico [c.c. 2699] o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] o accertata giudizialmente [c.c. 2603, 2643, 2648, 2659, n. 3; c.p.c. 131, 214, 215].
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati [c.p.c. 796] (1).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 394 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. In materia di legalizzazione di atti e firme vedi il D.M. 15 marzo 1959 (Gazz. Uff. 6 aprile 1959, n. 82), la L. 20 dicembre 1966, n. 1253 di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961; la L. 4 gennaio 1968, n. 15. Vedi, anche, la L. 28 gennaio 1971, n. 222, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea (n. 63), adottata a Londra il 7 giugno 1968; il D.M. 10 luglio 1971 (Gazz. Uff. 16 luglio 1971, n. 179); D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1971, n. 312); la L. 25 maggio 1981, n. 386 di ratifica ed esecuzione della convenzione firmata ad Atene il 15 settembre 1977. In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi vedi l'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241. Vedi, anche, il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
DOMANDE E RISPOSTE
- Il riconoscimento tacito della scrittura privata può costituire titolo idoneo alla trascrizione?
?No, il riconoscimento tacito della scrittura privata, esaurisce i propri effetti nell'ambito del processo e non può costituire, di per se stesso, titolo idoneo alla trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., essendo all'uopo necessario, invece, che la sottoscrizione non contestata sia accertata e dichiarata in una sentenza.
- L'acquirente che si è visto mancare la stipulazione in forma pubblica di una compravendita immobiliare deve necessariamente chiedere la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni, prima dell'azione di accertamento?
?No, la giurisprudenza ha chiarito che nella compravendita immobiliare stipulata con scrittura privata non autenticata, l'acquirente, qualora per qualsiasi causa sia mancata la stipulazione in forma pubblica può tutelare il suo interesse o realizzare la forma pubblica di tale contratto anche ai fini della trascrizione, mediante azione di mero accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà, anche senza bisogno di chiedere la previa verificazione giudiziale delle sottoscrizioni. (Cfr. Cass. 22 febbraio 1996 n. 1351).