Art. 2668 Codice Civile. Cancellazione della trascrizione.
2668. Cancellazione della trascrizione.
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni [c.c. 2654] si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate [c.c. 2883, 2888] ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato [c.c. 2659, 2675, n. 3; c.p.c. 324, 586, 683; disp. att. c.c. 113].
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti [c.p.c. 306, 307].
Si deve cancellare l'indicazione della condizione [c.c. 1383] o del termine [c.c. 1184] negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [c.c. 2659].
Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (1) (2).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1997, n. 30.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-6 dicembre 2002, n. 523 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.