Art. 2675 Codice Civile. Responsabilitą del conservatore.
2675. Responsabilità del conservatore.
[Il conservatore è responsabile [c.c. 2043, 2652, n. 5, 2664, 2674, 2690, n. 3] dei danni derivati:
1) dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni [c.c. 2680];
2) dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili [c.c. 2673, 2676];
3) dalle cancellazioni indebitamente operate] [c.c. 2668] (1).
-----------------------
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 21 gennaio 1983, n. 22, sulla responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.