Art. 2688 Codice Civile. Continuità delle trascrizioni.
2688. Continuità delle trascrizioni.
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto [c.c. 2650, 2653, 2686].
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644 (1).
-----------------------
(1) Con la circolare 14 maggio 1997 (Gazz. Uff. 6 ottobre 1997, n. 233) il ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito chiarimenti in merito agli effetti della mancanza di continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenuti dagli uffici marittimi.