Art. 269 Codice Civile. Dichiarazione giudiziale di paternitą  e maternitą .

269. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (1).

La paternità e la maternità (2) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso [250 ss., 253].

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [30 c. 4 Cost.].

La maternità è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità (2).

______________________

(1) Articolo così sostituito dall'art. 113, L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L'art. 30, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso la parola «naturale»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.