Art. 2710 Codice Civile. Efficacia probatoria tra imprenditori.

2710. Efficacia probatoria tra imprenditori.

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge [c.c. 2215, 2218, 2219], quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori [c.c. 2082] per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa [c.p.c. 634].