Codice Civile - Titolo III - Della responsabilitą patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (Artt. 2740-2906)
Art. 2744 Codice Civile. Divieto del patto commissorio.
2744. Divieto del patto commissorio.
È nullo [c.c. 1418] il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno [c.c. 1963, 2666, 2787, 2796, 2797, 2798, 2804].