art. 2748 Codice Civile. Efficacia del privilegio speciale rispeto al pegno e alle ipoteche.

2748. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.

Se la legge non dispone altrimenti [c.c. 2756, 2760], il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio [c.c. 2777, 2781, 2787] (1).

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari [c.c. 2808] se la legge non dispone diversamente [c.c. 2772; disp. att. c.c. 234].

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 giugno 1991, n. 287 (Gazz. Uff. 26 giugno 1991, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto dell'art. 2748, secondo comma, cod. civ. e degli artt. 2776 e 2777 cod. civ., in riferimento all'art. 36 Cost.