Art. 2751 bis Codice Civile. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societą  od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane (1).

Hanno privilegio generale sui mobili [2776, 2777 c. 2] i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato [2099] e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro [2120 ss.], nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori [2116 c. 2] ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile (2) (3);

2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiuntoe di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] (4) dovute per gli ultimi due anni di prestazione [2233] (9);

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia [1748] dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo [1751];

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (5);

5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti (6);

5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici (7).

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(1) Articolo inserito dall'art. 2, L. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) La Corte cost., con sentenza 6 aprile 2004, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero «nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro»; con sentenza 29 maggio 2002, n. 220 «nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro»; con sentenza 17 novembre 1983, n. 326 «nella parte in cui non munisce del privilegio generale, istituito dall'art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426, il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio».

(3) Si veda art. 5, L. 3 aprile 2001, n. 142.

(4) La Corte cost., con sentenza 29 gennaio 1998, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero limitatamente alla parola «intellettuale».

(5) Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., nella L. 4 aprile 2012, n. 35. Il testo precedente disponeva: «i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti».

(6) Numero aggiunto dall'art. 18, c. 2, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

(7) Numero aggiunto dall'art. 117, c. 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(8) L'art. 1, comma 474, l. 27 dicembre 2017, n. 205, ha inserito, al presente numero, le parole «,compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,». dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti».

(9) La Corte cost., con sentenza 29 gennaio 1998, n. 1 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero limitatamente alla parola «intellettuale». Successivamente Corte cost. 3 gennaio 2020, n. 1, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del n. 2 dell'art. 2751-bis - come modificato dalla l. n. 205/2017, cit., sollevata con riferimento all'art. 3, comma 1,Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra le situazioni contemplate dallo stesso n. 2) e rispetto alle situazioni contemplate dai successivi numeri 3), 4), 5) e 5-bis): nella parte in cui il suddetto numero estende anche al credito per rivalsa i.v.a. il privilegio generale ivi attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. L'estensione del privilegio mobiliare al credito di rivalsa i.v.a., benché testualmente collocata a fianco della sola categoria dei 'professionisti', non può avere l'effetto di determinare un'ingiustificata distinzione tra 'professionisti' ed 'ogni altro prestatore d'opera', intellettuale o no: in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, tutti beneficiano della stessa estensione del privilegio.