Art. 2752 Codice Civile. Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.
2752. Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (1).
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi (2) (3).
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto [2776, 2778 n. 19].
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale (4) e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni [2778 n. 20].
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) L'art. 23, c. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., nella L. 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito le parole «per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente», con le parole «per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi». La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato. In precedenza, le parole «, per l'imposta regionale sulle attività produttive» erano state inserite, con decorrenza dal 3 ottobre 2007, dall'art. 39, c. 2, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, conv., con modif., nella L. 29 novembre 2007, n. 222. Il comma era stato sostituito dall'art. 33, c. 1, lett. a), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(3) Seguiva un originario secondo comma abrogato dall'art. 33, c. 1, lett. b), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(4) A norma dell'art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in attesa di conversione, il «riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali».