Art. 2758 Codice Civile. Crediti per tributi indiretti.
2758. Crediti per tributi indiretti.
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 29 luglio 1975, n. 426, che modifica il codice civile in materia di privilegi. L'art. 15 della suddetta legge, così dispone: «Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure dell'impugnazione prevista dall'art. 100 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto. Ai crediti relativi ai tributi soppressi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge». Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, concernente l'imposta di registro. La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 febbraio 1984, n. 25 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1984, n. 53), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in riferimento all'art. 3 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del combinato disposto dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c., art. 2758 c.c. e art. 2778, n. 7 c.c., in riferimento all'art. 53 Cost.