Art. 2772 Codice Civile. Crediti per tributi indiretti.

2772. Crediti per tributi indiretti. (1)

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato [c.c. 514] per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili [c.c. 2758].

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione (2), non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca [c.c. 2808] nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede [c.c. 512] (3).

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(1) Vedi, il D.M. 7 giugno 1973 sul pagamento dell'imposta di bollo (Gazz. Uff. 23 luglio 1973, n. 187).

(2) Vedi il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, e il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, concernente l'imposta di registro.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 29 luglio 1975, n. 426, che modifica il codice civile in materia di privilegi. L'art. 15 dello stesso provvedimento così dispone: «Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'imputazione prevista dall'art. 100 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto. Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della L. 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge». La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 febbraio 1984, n. 25 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1984, n. 53), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.