Art. 2817 Codice Civile. Persone a cui compete.
2817. Persone a cui compete.
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione [c.c. 1863, 2650, 2867] (1);
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli [c.c. 723, 728, 1111, 2283] sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [c.c. 2650, 2825];
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale [c.p. 189] e del codice di procedura penale [c.p.p. 616] (2).
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(1) Per quanto concerne la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, vedi l'art. 26, L. 7 gennaio 1929, n. 4, che dà facoltà all'intendente di finanza di chiedere al presidente del tribunale competente l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore in caso di constatata contravvenzione alle leggi finanziarie.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 208, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.