Art. 2821 Codice Civile. Concessione d'ipoteca.

2821. Concessione d'ipoteca.

L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale [c.c. 375, n. 2, 1334, 1987, 2800, 2808, 2868]. La concessione deve farsi per atto pubblico [c.c. 2699, 2826] o per scrittura privata [c.c. 2702, 2703, 2835], sotto pena di nullità [c.c. 1350, n. 13, 2725, 2882; c.n. 41, 565, 1027].

Non può essere concessa per testamento [c.c. 587, 639].