Art. 2822 Codice Civile. Ipoteca su beni altrui.

2822. Ipoteca su beni altrui.

Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente [c.c. 1478, 2823, 2828] (1).

Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [c.c. 1398, 1399].

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(1) Una deroga a questo comma è prevista dall'art. 5, diciassettesimo comma, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, sull'edilizia residenziale e in materia di sfratti. In materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, vedi il D.L. 9 dicembre 1986, n. 832.