Art. 2874 Codice Civile. Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale.

2874. Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale.

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali [c.c. 2818] devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi [c.c. 2828, 2875] o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione [c.c. 2838] eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta [c.c. 2876].