Art. 2909 Codice Civile. Cosa giudicata.
2909. Cosa giudicata.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [c.c. 1306, 1595, 1974, 2453].
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2909. Cosa giudicata.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [c.c. 1306, 1595, 1974, 2453].