Art. 2913 Codice Civile. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.
2913. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [c.c. 2910; c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c. 498] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento [c.c. 2906, 2919] (1), salvi gli effetti del possesso di buona fede [c.c. 1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [c.c. 815, 2644, 2649, 2683, 2906, 2919; disp. att. c.c. 245] (2).
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(1) Vedi l'art. 44, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
(2) Vedi l'art. 68, terzo comma, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali.