Art. 2914 Codice Civile. Alienazioni anteriori al pignoramento.

2914. Alienazioni anteriori al pignoramento.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c. 498], sebbene anteriori al pignoramento [c.c. 2684, n. 5] (1):

1) le alienazioni di beni immobili [c.c. 812, 2643, n. 1] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [c.c. 815], che siano state trascritte successivamente al pignoramento [c.c. 1707, 1708, 2644, 2683, 2684; c.p.c. 555];

2) le cessioni di crediti [c.c. 1260, 1264] che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento (2);

3) le alienazioni di universalità di mobili [c.c. 816] che non abbiano data certa [c.c. 2704];

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso [c.c. 1376] anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa [c.c. 2704].

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(1) Vedi l'art. 45, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(2) Vedi la L. 21 febbraio 1991, n. 52, sulla cessione dei crediti di impresa.