Art. 2917 Codice Civile. Estinzione del credito pignorato.

2917. Estinzione del credito pignorato.

Se oggetto del pignoramento è un credito [c.p.c. 543], l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.c. 1250, 1830, 2800, 2805; c.p.c. 498] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 374 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento all'art. 3 Cost.