Art. 2922 Codice Civile. Vizi della cosa. Lesione.
2922. Vizi della cosa. Lesione.
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa [c.c. 1490].
Essa non può essere impugnata per causa di lesione [c.c. 1448].
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2922. Vizi della cosa. Lesione.
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa [c.c. 1490].
Essa non può essere impugnata per causa di lesione [c.c. 1448].