Art. 2932 Codice Civile. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

2932. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

Se colui che è obbligato a concludere un contratto [c.c. 1329, 1351] non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [c.c. 651, 849, 938, 1032, 1128, 1376, 1706, 2643, n. 14, 2652, n. 2, 2690, 2908].

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto [c.c. 1032, 1049], la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge [c.c. 1208], a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.