Art. 2943 Codice Civile. Interruzione da parte del titolare.

2943. Interruzione da parte del titolare.

La prescrizione è interrotta [c.c. 1073, 1165, 1310, 2880, 2964] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio [c.c. 2653, n. 5], sia questo di cognizione [c.p.c. 163] ovvero conservativo [c.p.c. 671] o esecutivo [c.p.c. 474].

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio [c.p.c. 34, 36, 267, 499] (1).

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente [c.p.c. 18].

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [c.c. 1219, 1957, 2944] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (2).

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(1) Vedi, anche, l'art. 94, Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(2) Comma così sostituito dall'art. 25, primo comma, L. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, a decorrere dal 18 aprile 1994.