Art. 2947 Codice Civile. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

I. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [2043 ss.] (1).

II. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni (2).

III. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 ss. c.p.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [576 c.p.p.].

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(1) Si veda, in tema di risarcimento del danno da prodotti difettosi, art. 125, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

(2) L'art. 8, c. 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 aveva modificato il comma, che così avrebbe dovuto disporre: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore». Tale modifica però è decaduta in sede di conversione, avvenuta con L. 21 febbraio 2014, n. 9.