Art. 2948 Codice Civile. Prescrizione di cinque anni.
2948. Prescrizione di cinque anni. (1)
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue [c.c. 1861] o vitalizie [c.c. 1872, 1878];
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore (2);
2) le annualità delle pensioni alimentari [c.c. 433, 443, 445];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [c.c. 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639] (3);
4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960] (4);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [c.c. 1751, 2118, 2120].
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(1) Vedi, anche, l'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(2) Numero inserito dall'art. 2, L. 12 agosto 1993, n. 313, sul rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti e poi così modificato dall'art. 54, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per la decorrenza del termine di prescrizione di cui al presente numero vedi l'art. 2, D.M. 16 febbraio 1996, n. 312. Vedi, ora, l'art. 23, del testo unico in materia di debito pubblico di cui al D.P.R. 20 dicembre 2003, n. 398.
(3)Si tenga presente che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratto, del conduttore si prescrive nel termine di due anni, secondo quanto dispone, l'art. 6, ultimo comma, L. 22 dicembre 1973, n. 841, in materia di locazione di immobili urbani.
(4)La Corte costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (Gazz. Uff. 11 giugno 1966, n. 143), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. La stessa Corte, con sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 40 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. Con successiva sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 41 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero già dichiarato parzialmente illegittimo, in riferimento all'articolo 3, comma secondo, Cost. e agli articoli 36, 38, comma secondo, Cost. Con altra sentenza 12-18 giugno 1979, n. 42 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità in riferimento all'art. 36 Cost. La stessa Corte, con sentenza 12-18 giugno 1979, n. 43 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità in riferimento all'art. 36 Cost. Inoltre con sentenza 12-18 giugno 1979, n. 44 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità nella parte in cui consente il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro in pendenza del rapporto di pubblico impiego, in riferimento all'art. 3 Cost. Successivamente, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 82 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità in riferimento all'art. 136 Cost. Con sentenza 29 gennaio-10 febbraio 1981, n. 13 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1981, n. 44), ha dichiarato: 1) non fondata la questione di legittimità del presente numero in riferimento all'art. 136 Cost.; 2) inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità del presente numero, in riferimento all'art. 36 Cost.