Art. 2953 Codice Civile. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.

2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni [c.c. 2946].