Art. 2969 Codice Civile. Rilievo d'ufficio.

2969. Rilievo d'ufficio.

La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice [c.c. 2938], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione [c.p.c. 112].