Art. 360 Codice Civile. Funzioni del protutore.
360. Funzioni del protutore.
Il protutore [artt .346, 355, 379 c.c.] rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore [artt. 380, 382, 1387 c.c.].
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [art. 78 c.p.c.].
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto [art. 353 c.c.] egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione [art. 382 c.c.].