Art. 361 Codice Civile. Provvedimenti urgenti.

361. Provvedimenti urgenti.

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [art. 344 c.c.] di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente [art. 74 c.c.] o di un affine [art. 78 c.c.] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [c.c. 370]. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli [art, 43 disp. att. c.c.; art. 752 c.p.c.], nonostante qualsiasi dispensa.