Art. 480 Codice Civile. Prescrizione.

480. Prescrizione.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946].

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione [456] e, in caso d'istituzione condizionale [633 ss.], dal giorno in cui si verifica la condizione [1353, 1359, 2935]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa (1).

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

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(1) L’ultimo periodo, alla fine del comma, è stato inserito dall’art. 69, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.