Art. 552 Codice Civile. Donazioni e legati in conto di legittima.

552. Donazioni e legati in conto di legittima.

Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione [art. 467 c.c.], può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [art. 564 c.c.], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni [artt. 553, 724 c.c.], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.