Art. 566 Codice Civile. Successione dei figli.
566. Successione dei figli (1).
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
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(1) Articolo modificato dall'art. 76, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente, già sostituito dall'art. 185, L. 19 maggio 1975, n. 151, disponeva: «Successione dei figli legittimi e naturali. I. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali. II. Si applica il terzo comma dell'articolo 537».