Art. 713 Codice Civile. Facoltą  di domandare la divisione.

713. Facoltà di domandare la divisione.

I coeredi possono sempre domandare la divisione [artt. 715, 846, 1350, n. 11 c.c.; art 140 disp. att. c.c.; artt. 22, n. 1, 784 c.p.c.].

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato [artt. 320, 375, n. 3 c.c.].

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore [artt. 1111, 1295, 1350, n. 11, 2646, 2908 c.c.].