Art. 737 Codice Civile. Soggetti tenuti alla collazione.
737. Soggetti tenuti alla collazione (1).
I figli e i loro discendenti (2) ed il coniuge che concorrono alla successione [459, 565] devono conferire [748] ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744, 769] direttamente o indirettamente [741, 742, 745], salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556].
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 201, L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L’art. 87, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato le parole: «legittimi e naturali»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.