Art. 812 Codice Civile. Distinzione dei beni.

812. Distinzione dei beni.

Sono beni immobili [artt. 819, 2746 c.c.] il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione [artt. 1350, 2643, 2810 c.c.].

Sono mobili tutti gli altri beni [artt. 814, 815, 816, 923, 1766, 2784 c.c.].