Art. 813 Codice Civile. Distinzione dei diritti.

813. Distinzione dei diritti.

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative [art. 555 c.p.c.]; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.