Art. 817 Codice Civile. Pertinenze.

817. Pertinenze.

Sono pertinenze [art. 818 c.c.] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [artt. 667, 983, 1477, 1617, 2810, n. 1 c.c.].

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [art. 959 c.c.; artt. 29, 246, 247, 248, 862, 863 c.n.].