Art. 111 Codice del Processo Amministrativo. Sospensione della sentenza.

Articolo 111. Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione. (1).

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(1) Comma sostituito, prima, dall'art. 1, c. 1, lett. bb), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e, poi, modificato dall'art. 1, c. 1, lett. q), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.