Art. 12 Codice del Processo Amministrativo. Rapporti con l'arbitrato.

Articolo 12. Rapporti con l'arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile (1).

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(1) Comma modificato dall'art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.