Art. 31 Codice del Processo Amministrativo. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità.

Articolo 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere (1).

2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

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(1) Comma modificato dall'art. 1, c. 1, lett. g), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

L'art. 31 c.p.a. disciplina l'azione avverso il silenzio inadempimento della P.A. o di un soggetto ad essa equiparato.

E' un'azione accertativa in quanto tesa a verificare l'esistenza di un obbligo di provedere a carico della P.A.

Dopo copiosa giurisprudenza sulla possibilità del giudice amministrativo di sindacare anche sulla fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente l'art. 31 c.p.a. conferma gli orientamenti giurisprudenziali disciplinando al terzo comma che il giudice amministrativo può pronunciarsi anche sulla fondatezza della domanda, ma solo se si tratti di attività vincolata e non siano necessari adempimenti istruttori da parte dell'amministrazione. 

L'art. 31 c.p.a. al quarto comma disciplina l'azione per l'accertamento della nullità dei provvedimenti amministrativi:

  • termine decadenziale di 180 giorni;
  • la nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o rilevata d'ufficio dal giudice;
  • il termine decadenziale decorre dalla notifica o conoscenza dell'atto

Il provvedimento nullo di cui all'art. 31 c.p.a. incide sulle posizioni giuridiche dei destinatari?

No, il provvedimento nullo non dispiega alcun effetto e non incide sulle posizioni giuridiche dei destinatari che restano qualificate nei termini di diritto soggettivo senza che allo stesso si sostituisca l'interesse legittimo.

La pronuncia sulla nullità effettuata dal giudice amministrativo (art. 31 c.p.a.) dovrà essere contenuta nei limiti del provvedimento stessosenza estendersi al rapporto (diritto soggettivo) controverso.